impianti D.M. n.37/08
IMPIANTI D.M. 37/08
Il progetto elettrico è l'elaborazione dei documenti tecnici necessari alla realizzazione dell'impianto:
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nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza
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tenendo conto del contesto e dei fattori ambientali in cui dovrà operare
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tecnicamente corretto a svolgere le funzioni previste
Dopo la redazione del progetto, sarà possibile richiedere alle Ditte installatrici la formulazione del preventivo, basato sul contenuto del progetto, così che le singole offerte possano essere effettivamente raffrontate.
Per quanto questa prassi sia ovvia, spesso viene ignorata chiedendo prima il preventivo per l’installazione dell’impianto, ottenendo una proposta di ciò che si reputa più opportuno realizzare. Le offerte ricevute risultano quindi non paragonabili e si è di conseguenza portati a scegliere l’offerta apparentemente più vantaggiosa sotto l’aspetto economico, con il rischio che non sia adeguata a soddisfare le esigenze di sicurezza e funzionalità che verranno poi prescritte nella successiva fase di progetto.
Alcuni impianti elettrici non sono sottoposti alcun genere di obbligatorietà della realizzazione del progetto, come ad esempio gli impianti elettrici destinati ai cantieri edili, o alle abitazioni ad uso residenziale non eccedenti una specifica superficie abitabile. In altre circostanze invece l'impianto deve essere obbligatoriamente progettato da un professionista iscritto in un albo professionale, nel campo di specializzazione tecnica richiesta.
Queste regole sono indicate nel decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che contiene prescrizioni sulla sicurezza degli impianti e che ha sostituito la precedente legge n. 46 del 1990.
L'art. 1 del DM 37/08 indica a quali tipologie di impianti e a quale settore tecnico il decreto si rivolge:
Art. 1 "Ambito di applicazione"
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Un altro articolo del decreto, utile a chiarire l’aspetto obbligatorio della progettazione, è il seguente:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti elettrici per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri quadri;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
Quindi in relazione agli articoli citati, possiamo riassumere che:
Il progetto redatto da professionista è obbligatorio per qualsiasi destinazione d'uso dell'immobile, che comprende ambienti o strutture di tipo civile, industriale, commerciali o altro, che abbiano una delle seguenti caratteristiche o limiti dimensionali:
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la superficie dell'ambiente maggiore di 200 m2 (400 m2 per locali di singole unità abitative);
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la potenza impegnata superiore a 6 kW;
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utenze alimentate a tensioni maggiori di 1000V (ad esempio con cabine elettriche);
Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di ogni genere, sono soggetti a normativa speciale del CEI, ovvero:
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adibiti a locali medici;
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soggetti a maggior rischio in caso di incendio;
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soggetti a rischio di esplosione;
Gli impianti elettronici sono sempre progettati quando saranno installati negli immobili i cui impianti elettrici sono soggetti all'obbligatorietà del progetto. Questi possono essere impianti di rivelazione incendi, impianti di allarme antifurto, ecc
(I luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono inoltre essere individuati nell'elenco delle attività del D.P.R. 151/11)